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Illeciti a carattere continuo e giurisdizione ratione temporis della Corte Europea dei diritti umani: il caso Varvana ed altri c. Turchia

dott.ssa Arianna Bretschneider

Diritti umani e Diritto internazionale - 2008 - pp. 377-382

Corte europea dei diritti umani, Varnava e altri c. Turchia, ricorsi n. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90, 16073/90, sentenza del 10 gennaio 2008 (www.echr.coe.int)

La decisione della Corte europea del 1° gennaio 2008 nel caso Varnava e altri c. Turchia trae origine da nove ricorsi presentati alla Commissione il 25 gennaio 1990 da cittadini greco-ciprioti, familiari di persone scomparse durante l' occupazione militare turca dell'isola di Cipro nell'estate del 1974. I ricorrenti ritenevano che i loro cari - dei quali non avevano avuto più notizie dal momento della scomparsa - fossero stati catturati, detenuti e uccisi dai militari turchi durante le operazioni militari, e chiedevano alla Corte di accertare la violazione da parte della Turchia degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 e 14 della CEDU. Com'è noto, fin dall'indipendenza dai coloni britannici (1960) l'isola di Cipro fu sede di aspri conflitti tra le comunità turco-cipriota (in minoranza) e greco- cipriota (in maggioranza) ivi residenti. Il 15 luglio 1974 la Guardia Nazionale cipriota, da sempre fortemente influenzata dal governo greco, rovesciò il regime del Presidente Makarios III con l'intento di annettere Cipro alla Grecia. Ritenuta in pericolo la comunità turco-cipriota, la Turchia decise di intervenire militarmente a tutela dei propri cittadini invadendo e occupando la parte settentrionale dell'isola, eseguendo arresti e uccisioni di massa e costringendo i circa 180.000 greco-ciprioti ivi residenti ad abbandonare le proprie abitazioni. Da allora non si hanno più notizie di circa 1.619 persone. Le violenze, le uccisioni, la scomparsa, le ingiuste detenzioni, le presunte torture perpetrate dai militari turchi, la totale assenza di indagini da parte delle autorità competenti e la difficoltà di esperire le vie di ricorso interne hanno costituito oggetto di diversi ricorsi, individuali e statali, alla Commissione e successivamente alla Corte europea (il leading case in materia è il ricorso n. 25781/94, Cipro c. Turchia, deciso con sentenza del 10 maggio 2001; v. anche L. G. Loucaides, "The judgement of the European Court of Human Rights in the case of Cyprus v. Turkey", in Leiden Journal of International Law 2002, p. 225 ss.) conclusisi con l'accertamento dell'effettiva e continua violazione da parte della Turchia di diverse disposizioni della CEDU. La decisione della Corte nel caso Varnava e altri c. Turchia, che si colloca nel medesimo contesto, presenta interessanti spunti di riflessione. In primo luogo, la Corte accerta e riconosce la violazione dell'articolo 3 per i trattamenti inumani e degradanti inflitti dallo Stato turco ai familiari degli scomparsi, i quali attendono da oltre 25 anni di conoscere il destino dei loro cari. Vengono richiamati i principi generali enunciati nel caso Cipro c. Turchia (cit., par. 155-158): il silenzio, l'inattività e la totale assenza di indagini effettive da parte delle autorità turche a fronte della preoccupazione e dell'angoscia dei familiari degli scomparsi, integrano un trattamento inumano ai sensi dell'articolo 3, superando di gran lunga la soglia minima di gravità richiesta dalla Corte ai fini della violazione della norma in oggetto (A. Esposito, "Art. 3 Proibizione della tortura", in S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi, Commentario alla Convenzione Europea per la Tutela dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, Padova, 2001, p. 56 ss.). Nel valutare se un trattamento è inumano la Corte prende in considerazione diversi fattori: la premeditazione, la durata del trattamento, l'intensità delle sofferenze mentali e fisiche. È inumano quel trattamento che provoca volontariamente sofferenze mentali e fisiche di particolare intensità; è degradante un trattamento che cagiona sentimenti di paura, angoscia, inferiorità, umiliazione e avvilimento (per una disamina si vedano Soering c. Regno Unito, ricorso n. 14038/88, sentenza del 7 luglio 1989; Irlanda c. Regno Unito, ricorso n. 5310/71, sentenza del 1œ gennaio 1978; Tyrer c. Regno Unito, ricorso n. 5856/72, sentenza del 25 aprile 1978, F. Sudre, "Article 3", in L. E. Pettiti, E. Decaux, P. H. Imbert, La Convention Europeenne des Droits de l'Homme, Paris, 1999, p. 158). Nel già ricordato caso Cipro c. Turchia, lo status di vittima di trattamenti inumani e degradanti viene peraltro riconosciuto solo in presenza di precisi fattori (il grado di parentela, il protrarsi della violazione, il vano tentativo di ottenere informazioni dalle autorità, l'aver assistito a situazioni di particolare violenza e gravità) che rendono le sofferenze dei familiari più intense rispetto ai sentimenti di angoscia e preoccupazione che normalmente affliggono i parenti di una persona scomparsa. In assenza di informazioni sulla sorte dei propri cari, i familiari delle persone scomparse a Cipro nell'estate del 1974 hanno vissuto in uno stato di continua e acuta ansia, che non si è certo affievolita con il trascorrere del tempo. Le circostanze in cui la scomparsa si è verificata - uccisioni e catture di massa - hanno poi amplificato le loro sofferenze, che pertanto possono essere qualificate trattamento degradante. I familiari degli scomparsi sono dunque vittime 'dirette' dei trattamenti inumani e degradanti (si vedano le decisioni della Commissione sui ricorsi n. 1420/62, 1477/62, 1478/62, G. Raimondi, "Art. 34 Ricorsi Individuali", in S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi, Commentario, cit., p. 567). L'interpretazione estensiva dell'articolo 3 operata dalla Corte - che qualifica trattamenti inumani e degradanti non solo le condotte lesive dell'integrità fisica, ma anche quelle che producono sofferenze morali - avvicina e uniforma la CEDU agli altri strumenti internazionali posti a tutela dei diritti dell'individuo, prima fra tutte la Convenzione delle Nazioni Unite sulla tortura del 1984, il cui articolo 1 fa espresso riferimento alle sofferenze 'mentali' (v. Timurtas c. Turchia, ricorso n. 23531/94, sentenza del 13 giugno 2000). La Corte ha altresì riconosciuto la violazione dell'obbligo di svolgere le indagini necessarie ad accertare la sorte degli scomparsi che presumibilmente si trovavano sotto la custodia o il controllo turco, ai sensi dell'articolo 5 della CEDU. La circostanza che fa sorgere l'obbligo d'indagine è il controllo effettivo esercitato dallo Stato sull'individuo (detenuto, imprigionato, o comunque privato della sua libertà) al momento della scomparsa. Non è, per contro, configurabile alcuna violazione dell'articolo 5 nella parte in cui tale disposizione vieta l'illecita privazione della libertà e sicurezza personale, poiché non sono state fornite prove sufficienti a dimostrare che i nove scomparsi siano stati effettivamente catturati e detenuti dai militari turchi. L'obbligo d'indagine derivante dall'articolo 5 si differenzia da quello previsto dall'articolo 2, che si fonda sulla situazione di minaccia e pericolo di vita di particolare intensità (definita dalla Corte di life threatening) in cui gli individui, soggetti alla giurisdizione e al controllo di un determinato Stato, versano al momento della scomparsa (Cipro c. Turchia, cit.; Akkum e altri c. Turchia, ricorso n. 21894/93, sentenza del 24/03/2005; Akdeniz e altri c. Turchia, ricorso n. 23954/94, sentenza del 31 maggio 2001; Kaya c. Turchia, ricorso n. 22729/93, sentenza del 19 febbraio 1998; Timurtas c. Turchia, ricorso n. 23531/94, sentenza del 13 giugno 2000). I presupposti dei due obblighi potrebbero non coincidere, e dunque sovrapporsi, integrando contemporaneamente la violazione sia dell'arti-colo 5 che dell'articolo 2, come nel caso all'esame. Accertato che i familiari dei ricorrenti sparirono in un contesto altamente rischioso per la loro vita, e riconosciuto il mancato svolgimento di effettive investigazioni da parte delle autorità competenti, la Corte ha infatti dichiarato la violazione, da parte della Turchia, anche dell'articolo 2. Giova rilevare che la Corte ha, sul punto, mutato orientamento, con evidenti fini di 'anticipazione' della tutela. Secondo la precedente giurisprudenza l'obbligo di indagare sorgeva solo a fronte dell'accertata violazione dell'articolo 2, ovvero dell'accertata lesione del diritto alla vita in conseguenza dell'uso illegittimo della forza da parte di agenti statali, non essendo sufficiente una situazione di pericolo, per quanto grave e concreta (Ergi c. Turchia, ricorso n. 23818/94, sentenza del 28 luglio 1998). Ma l'aspetto di maggior rilievo della controversia riguarda senz'altro l'eccezione con cui, nel caso in esame, la Turchia ha dedotto la carenza di giurisdizione ratione temporis dei giudici di Strasburgo. Com'è noto, il Governo turco ha riconosciuto la giurisdizione della Corte europea il 22 gennaio 1990, con clausola di irretroattività. La suddetta eccezione si fonda sulla presunzione (peraltro conforme al prevalente orientamento della Corte, secondo cui, dopo diversi anni dalla scomparsa senza notizie, deve presumersi la morte dell'individuo anziché la vita, in Ble i c. Croazia, ricorso n. 59532/00, sentenza del 29 luglio 2004; Ipek c. Turchia, ricorso n. 25760/94, sentenza del 10 febbraio 2004; Çiçek c. Turchia, ricorso n. 25704/94, sentenza del 27 febbraio 2001) che i familiari dei ricorrenti fossero morti pressappoco all'epoca della scomparsa, e cioè attorno al 1974, nonchè sul presupposto che la loro morte sia da considerarsi un fatto consumatosi istantaneamente, dunque ben 15 anni prima del riconoscimento della giurisdizione. La Corte ha respinto tale obiezione. Pur riconoscendo l'irretroattività della propria giurisdizione, essa ha richiamato quanto statuito nel caso Cipro c. Turchia (cit., par. 111): la maggior parte delle persone scomparse era detenuta dalle forze turche e turco-cipriote; la scomparsa avvenne durante le operazioni militari del 1974, in una situazione di 'life threatening', caratterizzata da uccisioni e imprigionamenti di massa, dunque ad elevato rischio di vita. Il fallimento delle autorità turche nella conduzione di un'effettiva indagine finalizzata ad accertare la sorte dei greco-ciprioti scomparsi in tale contesto, costituisce violazione continua degli obblighi convenzionali. Tale violazione, sebbene iniziata in epoca antecedente all'accettazione turca della giurisdizione della Corte, permane e si protrae anche nel periodo successivo a detto riconoscimento, rendendo la Corte competente a giudicare. Per spiegare la 'continuità' di tale violazione, la Corte fa riferimento alla circostanza che gli obblighi correlati siano obblighi di durata: gli articoli 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti) e 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza della persona), non impongono agli Stati membri soltanto l'obbligo negativo di astenersi dai comportamenti prescritti, ma, secondo una giurisprudenza ormai del tutto consolidata (McCann e altri c. Regno Unito, ricorso n. 18984/95, sentenza del 27 settembre 1995), anche precisi obblighi positivi, che consistono nell'istituire un sistema in grado di offrire adeguata protezione alla vita, alla sicurezza e alla libertà dell'individuo, e di garantire adeguate indagini a fronte di presunte violazioni (A. Mowbray, The Development of Positive Obligations under the European Convention on Human Rights by the european Court of human rights, Oxford, 2004, pp. 7, 27, 40, 59, 61; G. Guillame, "Article 2", in L. E. Pettiti, E. Decaux, P. H. Imbert, La Convention, cit., p. 149). Non è chiaro, nel caso Varnava e altri c. Turchia, se la Corte ritenga violati in modo continuo soltanto gli obblighi positivi (tra cui quello di investigare) derivanti dagli articoli 1, 2, 3 e 5 della CEDU, oppure se ritenga la Turchia responsabile anche della sorte degli scomparsi, presunti vivi e tuttora in stato di detenzione. Si configurerebbe in tale ipotesi una violazione - anch'essa continua - degli obblighi negativi derivanti dagli articoli 2, 3 e 5. Per quanto le circostanze inducano a ritenere che la responsabilità della Turchia per i fatti avvenuti nel luglio 1974 vada ben oltre la sola carenza di indagini, si deve preferire la prima interpretazione, posto che l'effettiva detenzione o uccisione di individui greco-ciprioti da parte di soldati turchi non è ancora stata provata 'oltre ogni ragionevole dubbio'. Inoltre, qualora la Corte avesse ritenuto la Turchia responsabile della scomparsa e detenzione di centinaia di greco-ciprioti, non si sarebbe limitata a dichiarare la violazione dell'articolo 2 soltanto per 'lack of investigation', come invece è stato. Strettamente connessa alla questione dell'irretroattività della giurisdizione della Corte, è la pretesa irricevibilità dei ricorsi per decorrenza del termine previsto dall'articolo 35 CEDU oggetto della seconda eccezione presentata dal Governo turco. Quest'ultimo ha eccepito che i ricorsi fossero stati proposti ben oltre il termine di sei mesi dalla decisione interna definitiva, richiamando la sentenza del 22 ottobre 2002 Karabardak c. Cipro, ricorso n. 76575/01, in cui la Corte aveva respinto il ricorso perché introdotto oltre i termini consentiti. La Corte ha respinto anche questa obiezione, asserendo che i ricorsi erano stati presentati alla Commissione appena tre giorni dopo il riconoscimento della giurisdizione della Corte da parte della Turchia, e circa tre anni dopo il riconoscimento del diritto a presentare ricorsi individuali alla Commissione. Non era pertanto riscontrabile alcun significativo ritardo, né doveva ritenersi violato il principio di certezza del diritto (alla cui tutela si ispira l'articolo 35), criterio elastico da interpretarsi in senso sostanziale, specialmente in situazioni prive di precisi riferimenti temporali, quali la scomparsa. La Corte ha poi precisato che il caso Karabardak non è paragonabile al caso Varnava poiché nel primo il ricorso era stato presentato con un ritardo ingiustificato di oltre trent'anni. La motivazione con cui la Corte ha respinto la seconda eccezione turca lascia spazio ad alcune considerazioni. Non può negarsi la tempestività con cui i ricorsi sono giunti all'esame della Corte (appena tre giorni dopo il riconoscimento della sua giurisdizione), ma lascia perplessi il fatto che i medesimi siano stati presentati alla Commissione ben tre anni dopo il riconoscimento del diritto al ricorso individuale, e quindici anni dopo i fatti e gli innumerevoli e fallimentari tentativi di ottenere tutela dalle autorità locali: non potrebbe quest'ultimo essere considerato un ingiustificato ritardo? A ben vedere, l'eccezione si poteva egualmente respingere, facendo leva sulla natura continua delle violazioni perpetrate dalla Turchia e, più esattamente, sul fatto che per una violazione prodotta da un comportamento protrattosi nel tempo (in assenza di efficaci rimedi interni) il termine semestrale decorre solo dalla fine di detto comportamento (Loizidou c. Turchia, ricorso n. 15318/89, sentenza del 18 dicembre 1996). Nel caso in esame, la violazione è tuttora in atto, posto che la Turchia non ha svolto le dovute indagini neanche dopo la proposizione dei ricorsi; il termine semestrale non è dunque ancora decorso. In conclusione, la sentenza Varnava e altri c. Turchia conferma e consolida i criteri interpretativi degli articoli 2, 3 e 5, anche in relazione agli obblighi positivi da questi derivanti, e amplia il ricorso alla nozione di violazione a carattere continuo - già utilizzata nella decisione relativa al quarto ricorso interstatale Cipro c. Turchia - con la conseguenza di estendere la propria giurisdizione anche in merito a fatti verificatisi prima della sua accettazione da parte della Turchia. Il punto interessante è che la Corte, al fine di qualificare come continui gli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3 e 5 - e le correlate violazioni - presume la sopravvivenza degli scomparsi nel luglio 1974 (modificando il precedente orientamento espresso in Ble i c. Croazia, ricorso n. 59532/00, sentenza del 29 luglio 2004). Il carattere continuo, e dunque il perdurare di obblighi e violazioni, consente alla Corte di stabilire la propria giurisdizione e superare le limitazioni temporali sopravvissute alla ristrutturazione del sistema di garanzia operata dal Protocollo n. 11. Quest'ultimo, infatti, pur eliminando il carattere facoltativo ed unilaterale dell'accettazione della giurisdizione della Corte e la possibilità per gli Stati di introdurre limitazioni temporali a tale giurisdizione, non è intervenuto sulle limitazioni ratione temporis contemplate nel quadro originario del sistema di garanzia (articolo 6). La sentenza in esame potrebbe dunque segnare l'inizio di un nuovo orientamento della Corte, volto a privare di effetti concreti tali residue limitazioni.

Arianna Bretschneider



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