Informazione finanziaria e diritto penale
Prof. Sergio Seminara
in Atti del XXV Convegno di studio Enrico de Nicola "Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro": Milano, 14-15 marzo 2008
Premessa
Il mercato finanziario si alimenta di informazioni, che guidano l'incontro della domanda e dell'offerta ai fini della quotazione dei titoli e determinano ogni successiva correzione dei prezzi. Il grado di efficienza del mercato, secondo le più accreditate prospettazioni teoriche, si misura alla stregua della quantità delle informazioni disponibili e la fiducia degli investitori si fonda su tale efficienza, rispettivamente, informativa e allocativa.
L'incessante processo teso alla verifica delle conoscenze già disseminate tra il pubblico e alla ricerca di nuove informazioni in grado di confermare o smentire le precedenti non può essere lasciato alla discrezionalità degli emittenti, i quali solitamente non hanno interesse al rilascio di notizie negative e talvolta possono anche ritardare la comunicazione di quelle positive allo scopo di trarre profitto da un loro anticipato sfruttamento. è dunque necessario da un lato che il legislatore detti una disciplina finalizzata ad assicurare e implementare la trasparenza del mercato, dall'altro lato che una pubblica Autorità vigili sul processo di trasmissione delle informazioni, intervenendo prontamente dinanzi a qualsiasi anomalia.
Questi assunti, a partire dagli anni '70 del secolo scorso vigorosamente sostenuti dagli studi economici fondati su modelli di informazione asimmetrica , sono oggi comunemente condivisi, anche a seguito della loro convergenza con l'obiettivo politico di rafforzare la fiducia collettiva sull'integrità dei mercati degli strumenti finanziari . In conseguenza del recepimento della direttiva n. 2003/6/Ce, "relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)", oggi è infatti possibile distinguere tra informazioni periodiche e informazioni occasionali diffuse dagli emittenti, di loro iniziativa o su imposizione della legge o della Consob, informazioni rese dai singoli in merito alla loro attività borsistica, divieti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato; il tutto corredato da una serie di ulteriori prescrizioni (in tema di istituzione di registri contenenti i nominativi dei soggetti in possesso di informazioni privilegiate, di segnalazione delle operazioni sospette, di collaborazione con l'Autorità di vigilanza) e presidiato da un robusto apparato sanzionatorio.
Il presente contributo non intende indagare se la normativa vigente abbia superato il limite fisiologico di un livello adeguato di informazione - e, in conseguenza dell'eccesso di conoscenze rese disponibili sul mercato, la trasparenza non si sia convertita in una nuova forma di opacità -, né mira a dimostrare come l'insieme degli obblighi comunicativi si sia risolto in una burocratizzazione caratterizzata da un eccesso di "lacci e lacciuoli", troppo facilmente destinati a dare vita a illeciti colposi omissivi. Più limitatamente, ci si propone di approfondire la nozione di informazione privilegiata, costituente il presupposto degli illeciti di insider trading e dell'obbligo di informazione continua posto a carico degli emittenti, esaminando la determinatezza di tale elemento costitutivo delle relative fattispecie sanzionatorie.
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Prof. Sergio Seminara